Art. 25.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

          a) i criteri di individuazione della sede, l'articolazione e l'organizzazione interna, le modalità di funzionamento, le attribuzioni del direttore e del segretario, la gestione amministrativa e il controllo di gestione dell'IRDEV;

          b) i criteri di individuazione delle scuole sede dei centri, di cui all'articolo 22, nonché per l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di formazione e di selezione del personale specializzato.